In questo periodo la questione dell'equipollenza dei Diplomi sta calamitando l'attenzione di tutti gli operatori della riabilitazione e delle rispettive Associazioni di categoria; infatti sembra che a tempi brevi il Governo emanerà le norme definitive per la regolamentazione dell'equipollenza. Nel frattempo le "professioni sanitarie ausiliarie", così come definite con R.D. del 27 luglio 1934 n. 1265, di"infermiere professionale", di "tecnico di radiologia", di "fisioterapista e massofisioterapista (vedente o non vedente)", di "podologo" eccetera, sono diventate da "professioni sanitarie ausiliarie" a "professioni sanitarie" vere e proprie, e addirittura è stato istituito sia per gli infermieri professionali che per i fisioterapisti il Diploma Universitario. Questo nuovo ruolo di "professione sanitaria" e del Diploma Universitario ha delle conseguenze ovvie sia sul piano normativo e contrattuale, ma anche delle ricadute notevoli sul campo dello svolgimento effettivo della libera professione in tema di rapporti con la Committenza e quindi anche in tema fiscale. La materia fiscale in sè, a parte la fitta foresta delle continue variazioni normative, è assai intricata ma, soprattutto per i non addetti ai lavori, assai noiosa e poco capibile. Occorre dire subito però che il Fisioterapista, il Terapista della Riabilitazione e il Massofisioterapista, pur essendo figure diverse tra loro, sono tuttavia uguali sotto il profilo fiscale di lavoratore autonomo. Spesso dagli operatori della riabilitazione viene posta questa domanda: "ma dove è scritto che noi siamo dei professionisti? che possiamo svolgere un'attività professionale?". L'art. 99 del T.U. delle Leggi sanitarie del R.D. del 27/07/34 n. 1265 sanciva solo alcuni tipi di professione sanitaria, quali: il medico, l'infermiere professionale, l'ostetrica, il tecnico di radiologia medica; ma successivamente si aggiungevano altre figure professionali, come il terapista della riabilitazione e il massofisioterapista, il podologo ecc., vero che in tema di esenzione dall'IVA, l'art. 10, comma 18, del DPR 633/72, T.U. della normativa IVA, esenta dall'imposta le prestazioni rese "per cura e riabilitazione della persona" tutte le figure professionali previste dal T.U. delle Leggi Sanitarie, alle quali si sono aggiunte le altre professioni sanitarie, tra cui per l'appunto il Terapista della Riabilitazione ed il Massofisioterapista. Questa precisazione significa che il TdR ed il Mft sono considerate "professioni" e che possono essere esenti da IVA in certe condizioni. Stabilito dunque che ci troviamo di fronte ad una vera e propria " professione sanitaria", entriamo negli aspetti veri e propri dell'attività professionale, la quale può essere svolta in diverse modalità: A - come lavoro dipendente; B - come lavoro autonomo. Il lavoro autonomo a sua volta può essere distinto in: b1 - libero professionista; b2 - collaboratore coordinato e continuativo; b3 - collaborazione occasionale; b4 - libero professionista associato. A - LAVORO DIPENDENTE Più o meno sono note le caratteristiche del lavoro dipendente, i cui aspetti principali sono la "subordinazione" al datore di lavoro, la "busta paga" a fine mese, il diritto alla previdenza (pensione), il diritto alle ferie, alla tredicesima mensilità ecc.. E' da sottolineare un aspetto assai importante relativo alla pensione. Di recente sono passate e probabilmente passeranno ancora delle Leggi in materia per cui al nuovo giovane dipendente, alla fine della sua carriera lavorativa, verrà attribuita una pensione che, se fino al 1996 era pari a circa il 75-85% dell'ultima busta paga, ore sarà pari a circa il 50% dell'ultimo stipendio, praticamente dimezzando il suo tenore di vita. Tant'è vero che occorrerà fare ricorso a Fondi Pensione Integrativi che, come dice il nome, integreranno la pensione di base per avvicinarla il più possibile all'importo dell'ultimo stipendio. Un effetto notevole di tutto questo già si vede nel fatto che la liquidazione accantonata ogni anno di lavoro, non verrà più erogata al dipendente, ma servirà per l'appunto per integrare la pensione di base; è da sottolineare che sarà opportuno per tutti i giovani dipendenti cercare di provvedere a costituirsi personali fondi integrativi ulteriori per ottenere un dignitoso tenore di vita una volta raggiunta l'età pensionabile. B - LAVORO AUTONOMO La classica definizione di lavoro autonomo è: "colui che svolge prestazioni prevalentemente in proprio e senza nessun vincolo di subordinazione verso il Committente, dietro il pagamento di un corrispettivo". Va sottolineato quel "....senza vincolo di subordinazione...", implicante aspetti giuridici e fiscali, come si vedrà in seguito. Il lavoro autonomo può svolgersi nei seguenti aspetti: b1 - LAVORATORE AUTONOMO LIBERO PROFESSIONISTA. Obbligo, ma non determinante, per esercitare la libera professione sanitaria è l'iscrizione al Comune o alla ASL di competenza. La mancanza di tale obbligo comporta una sanzione di £. 400.000. Determinante, pena severe sanzioni, è l'apertura della Partita IVA al competente Ufficio Provinciale IVA. Dall'inizio dell'attività non si possono superare i 30 giorni per farsi attribuire il numero di Partita IVA. Con questo numero IVA si dovranno poi vidimare almeno due registri IVA, quello delle Parcelle emesse e quello degli Acquisti. Generalmente il singolo fisioterapista non ha bisogno d'altro, salvo casi eccezionali in cui il fatturato supera i 360 milioni annui. Viste le particolarità di apertura e tenuta delle scritture contabili sarebbe opportuno farle effettuare da un commercialista, vista la complessità della materia. In ogni caso occorrerà accuratamente conservare tutti i documenti contabili (fatture, ricevute e quanto altro) e conservarli per almeno 10 anni. Con le recenti normative sono stati aboliti alcuni obblighi, con relativi adempimenti e tassazioni. Innanzi tutto è stata abolita la tassa di apertura della Partita IVA di £. 100.000; è stata abolita l'ICIAP; è stata abolita l'ILOR (solo per le imprese e non per i professionisti); è stata abolita la tassa del Servizio Sanitario Nazionale (detta anche "tassa della salute). In sostituzione di queste tasse è stata introdotta l'IRAP nella misura del 4,25% (indeducibile, laddove le altre tasse erano, al contrario, deducibili). Dunque il Fisioterapista contribuente come tassazione ha l'obbligo di solo due tasse: l'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e l'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive). Un ulteriore obbligo per il professionista è il "contributo previdenziale". Con l'art. 2 della L. 335/95 è fatto obbligo di iscrizione all'apposita gestione preferenziale dell'INPS da parte dei Fisioterapisti (non soggetti ad altra forma previdenziale e senza nessuna apposita cassa previdenziale). La percentuale iniziale, dal 1996, era del 10% sul reddito dichiarato ai fini delle Imposte, ma dal 1998 la percentuale è aumentata al 12%. Tale contributo viene versato in due soluzioni ogni 31 maggio e ogni 30 novembre; il professionista applicherà a rivalsa alle sue parcelle una percentuale del 4% ( e sul totale di 100+4 = 104, dovrà applicare sia l'IVA, se d'obbligo, sia la ritenuta d'acconto, dove d'obbligo, del 20%). A proposito della ritenuta d'acconto del 20% va precisato per assoluta chiarezza che tale ritenuta va applicata dal professionista a tutti i clienti, con l'unica eccezione del paziente-persona fisica; cioè a dire, contrariamente a prima del 1998, dove la ritenuta si applicava solamente se il cliente era un Ente (Società, Associazione fra Professionisti, Enti Pubblici o Privati) e quindi non alle persone fisiche (pazienti o per esempio un medico titolare di Partita IVA per uno Studio fisioterapico), dal 1998 in poi la ritenuta d'acconto si applica a tutta la clientela, tranne, come già detto, al paziente-persona fisica. Per quanto attiene agli obblighi fiscali, oltre alla tenuta dei libri contabili per la quale è consigliabile rivolgersi ad un commercialista, va precisato che il Professionista ha l'obbligo di effettuare ogni anno la dichiarazione dei redditi con modello cosiddetto Unico/98, Unico/99 ecc., per il pagamento della tassa IRPEF e IRAP, e, laddove avesse emesso parcelle con applicazione della ritenuta d'acconto, è obbligato a presentare anche il modello 770, che anche in questo caso è bene venga compilato da un commercialista. b2 - LAVORATORE AUTONOMO "COORDINATO E CONTINUATIVO" In questo caso il Fisioterapista non deve aprire nessuna Partita IVA, nè detenere libri contabili o altro. Il Fisioterapista è collaboratore coordinato e continuativo quando "svolga prestazioni senza nessun vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza impieghi di mezzi organizzati e con retribuzione periodica stabilita". Occorre essere molto attenti a questa definizione. In pratica succede che un Istituto, non volendo assumere come dipendente il Fisioterapista, stabilisce con lui un contratto di collaborazione. Come è ovvio questa collaborazione si presenta prima di tutto come un escamotage per evitare l'assunzione con tutti gli obblighi che ne conseguono (ferie, contributi, liquidazione ecc.). Questi contratti infatti sono oggetto di contestazione da parte degli Ispettorati del Lavoro o degli Ispettorati INPS in quanto si ravvede non un rapporto di lavoro autonomo, ma di subordinazione, e quindi di evasione previdenziale. Ma non solo, a seguito di una ispezione da parte dell'Ufficio IVA potrebbe sorgere anche una contestazione direttamente al fisioterapista per aver svolto una professione senza aver aperto una partita IVA, non aver vidimato e detenuto i libri contabili IVA ecc.. In effetti simili contratti a parere della maggioranza degli Ispettorati Provinciali del Lavoro, si prestano unicamente per favorire l'evasione previdenziale e sottopagare il Fisioterapista, con enorme risparmio di costi da parte del Committente e risparmio della gestione del personale. Il problema consiste se il Fisioterapista è lavoratore autonomo oppure subordinato. E' parere comune che ci si trovi di fronte ad un tipico rapporto di lavoro subordinato, in quanto per collaborazione coordinata e continuativa la legge precisa che si tratta di alcune figure ben determinate: soci amministratori, collaboratori di giornali e riviste, sindaci di società. Quanto meno si può considerare trattarsi di prestazioni "intellettuali" vere e proprie, ma per dimostrare che un infermiere professionale, un fisioterapista o un tecnico di radiologia svolgano attività puramente intellettuali è assai arduo. In questi casi il cosiddetto lavoratore autonomo non ha nessun obbligo che emettere una ricevuta attestante il pagamento riscosso per le sue prestazioni. Da notare che per la citata Legge dell'istituzione del contributo previdenziale obbligatorio (art. 2 L. 335/95) nel caso di rapporti a collaborazione coordinata e continuativa il Committente dovrà corrispondere al prestatore anche i 2/3 del 12% del contributo previdenziale. b3 - LAVORATORE AUTONOMO A COLLABORAZIONE OCCASIONALE Dimostrare la occasionalità di una prestazione è difficilissimo. Normalmente si pensa che, siccome la collaborazione coordinata e continuativa si presta troppo ad essere considerata come lavoro dipendente, fare nell'anno una sola ricevuta ad es. di £. 12 milioni (invece di 12 da un milione) possa passare come occasionale. In realtà per prestazione occasionale si intende ( Corte di Cassazione): effettuare non più di tre prestazioni nell'anno e di "modico importo", che se all'epoca poteva voler dire di cinquantamila lire ciascuna, oggi poniamo essere centomila, ma non di più. In pratica per prestazione occasionale potrebbe essere che un Fisioterapista effettui tre prestazioni nell'anno al vicino di casa, ad un amico o parente, ma non certamente per conto di un Istituto di Fisioterapia o Casa di Riposo o Casa di Cura. I rischi in cui si può incorrere sono al solito la mancanza di apertura di Partita IVA, tenuta di libri contabili, mancata fatturazione eccetera. b4 - LIBERO PROFESSIONISTA ASSOCIATO Molti dei problemi sopra esposti vengono tranquillamente evitati con l'esercizio della professione in uno Studio Associato di Fisioterapia (nel proseguo Associazione), con indubbi vantaggi sia per il fisioterapista che per il Committente. Per aprire uno Studio Associato la procedura e gli adempimenti sono esattamente quelli relativi all'apertura della Partita IVA del singolo professionista. I vantaggi associativi sono molteplici. Uno dei vantaggi più considerevoli della forma associativa è la forza di essere in tanti ed uniti. Le trattative tra un Committente e un grosso Studio Associato si svolgono sempre su un piano di parità di forza contrattuale a differenza del rapporto Committente-singolo professionista. L'Associazione ha il vantaggio di offrire al Committente una flessibilità eccezionale; si pensi al caso del singolo professionista che si ammala o che ha gravi problemi familiari o personali e che dunque per un certo periodo non può effettuare le prestazioni. Il Cliente è perso e difficilmente può essere riacquistato. Nel caso invece dell'Associazione, se un fisioterapista associato, per le più svariate cause, deve assentarsi, è sostituito da uno o più soci e colleghi, senza che il Cliente ne risenta minimamente. Ma non solo. Ricordate la differenza tra il rapporto di lavoro subordinato ed il rapporto di lavoro autonomo nel caso di un singolo professionista, e di come è difficile per il Committente dimostrare che con un Fisioterapista a Partita IVA o a collaborazione coordinata e continuativa si instauri un vero e proprio rapporto di lavoro autonomo? Con l'associazione tra professionisti questo problema si viene superando in quanto innanzi tutto lo strapotere da parte del Committente sul singolo viene meno, addirittura si possono rovesciare i rapporti di forza; ma quello che è più decisivo e determinante è il fatto che gli associati tra di loro sono interscambiabili ed è difficile da determinare da parte degli Ispettorati se il singolo associato è subordinato oppure no. Ecco perchè la formula associativa è vincente! A prescindere dal vantaggio dell'enorme flessibilità il Committente ha anche il vantaggio di essere ragionevolmente certo di non avere problemi di Ispettorato e quindi più facilmente adotterà questa soluzione contrattuale, a vantaggio dello Studio Associato e non del singolo. Altri tipi di vantaggi sono ovviamente la ripartizione dei costi. E' ovvio che lo stesso affitto della sede viene ripartito tra tantissimi soci, così come il costo del commercialista, energia elettrica, riscaldamento ecc.. Indubbiamente un notevole aiuto alla tesi della non subordinazione viene dato dall'obbligo del Diploma Universitario per diventare Fisioterapista. Questa professione dovrà sempre più, a questo punto, essere considerata come "prestazione intellettuale", pari, in questa fattispecie, alla prestazione del medico. Il Fisioterapista associato ha inoltre un altro considerevole vantaggio nel fatto di non doversi occupare di nessuna formalità come emettere fatture, tenere libri contabili, e tutto quello che riguarda la gestione burocratica perchè questi compiti saranno assolti dai soci che si occupano di questo (consigliando di non avere mai nessun dipendente, agendo unicamente attraverso l'attività dei soci stessi). La fatturazione è la stessa del singolo professionista a Partita IVA. Infine vorremmo sottolineare che tutti gli associati, ivi compresi i soci amministratori, sono fisioterapisti e che quindi lo Studio Associato è gestito da persone del settore che hanno ben presente i problemi e le esigenze di tutti i colleghi. |